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D.L. N. 1/2022 IN VIGORE DAL 10 GENNAIO 2022

PREMESSA:

Il 7 gennaio 2022 è stato pubblicato in G.U. il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore.

OBBLIGO DI VACCINAZIONE:

La novità più rilevante del decreto in esame è l’introduzione dell’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché per i cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

L’obiettivo principale è quello di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e di assistenza.

Tale obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Il differimento della vaccinazione può, altresì, essere determinato dall’avvenuta immunizzazione a seguito di guarigione dal virus Covid-19, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante.

L’obbligo vaccinale è altresì esteso, senza limiti di età, al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

L’obbligo vaccinale è in vigore dall’8 gennaio fino al 15 giugno 2022.

  • Sanzioni Pecuniarie

Il decreto prevede che, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, da parte dei soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 in uno dei seguenti casi:

  • soggetti che, alla data del 1° febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  • soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

La sanzione verrà irrogata dall’Agenzia delle Entrate che incrocerà i dati del Ministero della salute e i dati anagrafici dei cittadini.

ESTENSIONE DELL’IMPIEGO DEI CERTIFICATI VACCINALI E DI GUARIGIONE SUI LUOGHI DI LAVORO:

Il decreto prevede, altresì, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, l’obbligo di esibizione del Green pass rafforzato (ottenibile previa vaccinazione o guarigione, con i termini previsti dalla legge) per l’accesso ai luoghi di lavoro, a far data dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno.

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, coloro che comunichino di non essere in possesso della certificazione o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione delle predette certificazioni e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Il certificato verde dovrà essere controllato dal datore di lavoro o da un suo delegato, come già avviene per il green pass base per tutti i lavoratori dal 15 ottobre 2021; chi verifica il certificato dovrà utilizzare l’apposita applicazione “VerificaC19”, specificando il tipo di pass da verificare (base o rafforzato).

  • Sanzioni Pecuniarie

In caso di violazione, al lavoratore verrà applicata una sanzione da € 600,00 a € 1.500,00, mentre per il datore di lavoro che ometta il controllo del super green pass è stata prevista una sanzione da € 400,00 a € 1.000,00.

  • Sostituzione dei Lavoratori Assenti

Per tutte le imprese (non solo quelle con meno di 15 dipendenti), dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata del lavoratore non in possesso di green pass rafforzato, sarà possibile sospendere lo stesso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili di volta in volta per un egual periodo, non oltre il 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

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