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Legge di conversione del decreto lavoro 2023: Principali novità

  • PREMESSA:

In data 3 luglio 2023, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 luglio 2023 n. 85 (di seguito, la “Legge di Conversione”) di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 (di seguito, il “Decreto Lavoro 2023”) recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Con la presente intendiamo fornire una panoramica sulle principali modifiche introdotte dalla Legge di Conversione.

  • CONTRATTI A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE:
  • Contratti a termine
  • In ordine alla disciplina del contratto a termine, il legislatore ha confermato integralmente, anche in sede di conversione, le più rilevanti modifiche già apportate dal Decreto Lavoro 2023 in tema di individuazione delle causali giustificative del termine apposto al contratto di lavoro di durata superiore ai 12 mesi (o oggetto di rinnovo).
  • Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata massima di n. 12 mesi, senza necessità di apporre una causale.
  • Per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, l’apposizione del termine è giustificata:
  • da esigenze previste dai contratti collettivi;
  • in assenza di previsioni da parte dei contratti collettivi, e comunque entro il 30.04.2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.
  • In sede di conversione, il legislatore ha regolamentato espressamente anche l’ambito di applicazione temporale della disciplina appena introdotta prevedendo che, ai fini del computo del termine di dodici mesi all’interno del quale è possibile stipulare contratti a termine, rinnovi e proroghe acausali, si debba tener conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 4 luglio 2023.
  • Tale previsione risulta di non poco conto e appare chiaramente orientata a mettere a disposizione delle parti contrattuali, dall’entrata in vigore della nuova disciplina, “un nuovo contatore” di 12 mesi, legittimando la stipula di un nuovo contratto a termine acausale, senza necessità di considerare nel computo la durata di contratti eventualmente già intercorsi tra le stesse parti.
  • Il riferimento espresso ai soli “contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sembra escludere, inoltre, che il nuovo contatore di 12 mesi possa trovare applicazione anche alle proroghe ed ai rinnovi intervenuti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione ma afferenti contratti stipulati prima.
  • La Legge di Conversione dunque, ridisegna il testo normativo ammettendo che, dalla data della sua entrata in vigore (04.07.2023), il rinnovo del contratto a termine possa avvenire anche senza l’individuazione di una causale a condizione che la durata complessiva dei rapporti non superi i 12 mesi. Il legislatore uniforma, di fatto, la disciplina della proroga e quella del rinnovo imponendo l’obbligo di giustificare l’apposizione del termine mediante l’individuazione di una causale unicamente nell’ipotesi in cui il limite temporale complessivo di 12 mesi di durata dei contratti venga superato. È evidente che una modifica così congeniata risulta certamente di forte impatto perché produttiva dell’effetto sostanziale di liberalizzare, nel primo anno di durata, l’utilizzo del contratto a termine senza necessità di giustificazione alcuna.
  • Somministrazione
  • La legge di Conversione stabilisce che, nel limite di contratti in somministrazione a tempo indeterminato, fissato al 20% del personale aziendale, non devono essere conteggiati:
  • i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato;
  • disoccupati o cassa integrati da almeno 6 mesi e i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014.
  • LAVORO AGILE:
  • La Legge di Conversione proroga il diritto allo smart working per determinate categorie di lavoratori.
  • È stato prorogato al 30 settembre 2023, il diritto al lavoro agile per i lavoratori pubblici e privati affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, specificamente individuate dal decreto ministeriale del 4 febbraio 2022 (c.d. super fragili).

Per questi lavoratori, il diritto non è condizionato alla compatibilità delle mansioni con il lavoro agile. Anzi, è espressamente previsto dalla norma oggetto di proroga (articolo 1, comma 306, della legge di Bilancio 2023) che il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione in modalità agile “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento”.

  • È stato prorogato al 31 dicembre 2023, nel settore privato, il diritto al lavoro agile:
  • per i genitori di minori di 14 anni, a condizione che il lavoro agile sia compatibile con la natura della prestazione e che l’altro genitore non sia beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavori;
  • per i lavoratori che, in base all’accertamento del medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale (il cui obbligo è peraltro cessato il 31 luglio 2022), risultino maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 in ragione dell’età o dell’immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità (c.d. soggetti fragili). Anche per questa seconda categoria, il diritto in questione è, in ogni caso, riconosciuto a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche dell’attività lavorativa.
  • RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE – BONUS TURISMO – DETASSAZIONE FRINGE BENEFIT 2023
  • Esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori (c.d. taglio del cuneo fiscale), per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023, con riduzione dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a € 35.000,00 lordi annui del 6% (mentre la legge di Bilancio 2023 prevede il 2%) senza incidenza sulla tredicesima. Resta applicabile l’ulteriore punto di riduzione per chi guadagna fino a € 25.000,00 (che passa, quindi, al 7%).
  • Detassazione del lavoro straordinario e notturno svolto nei festivi per il settore turismo e termali, nella misura del 15% della retribuzione lorda dovuta, per il periodo dal 01.06.2023 al 21.09.2023, per i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a € 40.000,00.
  • Come misura di sostengo alle famiglie è prevista una nuova misura di detassazione dei fringe benefit per i soli dipendenti con figli a carico. Limitatamente al periodo di imposta 2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di € 3.000,00. Sono considerati fiscalmente a carico i figli che non superano i 24 anni di età e hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a € 4.000,00 o, in alternativa, di età superiore ai 24 anni con un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51.
  • INCENTIVAZIONE DELL’USO DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI DEL SETTORE TURISTICO E TERMALE:
  • La Legge di Conversione ha apportato modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
  • In particolare, per gli utilizzatori che operano nei predetti settori:
  • è elevato da € 10.000,00 a € 15.000,00 il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati;
  • possono ricorrere alle prestazioni occasionali i soggetti che occupano fino a n. 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
  • STRALCIO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI:
  • Al fine di tutelare le posizioni assicurative degli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli e professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS, è stata introdotta dalla Legge di Conversione la possibilità di presentare domanda all’INPS per il versamento della contribuzione pensionistica intaccata dallo stralcio automatico dei carichi fino a € 1.000,00.
  • Tale possibilità è ammessa limitatamente ai contributi per i quali non sia scaduto il termine quinquennale di prescrizione e il versamento dovrà avvenire, in un’unica soluzione o in rate mensili di pari importo, entro il 31 dicembre 2023.
  • Le modalità e i tempi di presentazione delle domande dovranno essere stabilite dall’INPS.
  • OBBLIGHI INFORMATIVI:
  • La Legge di Conversione ha posto rimedio all’incongruenza che prevedeva l’obbligo di informazione riguardante le “modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili prive di un orario normale di lavoro programmato” rinviabile alle disposizioni di legge o di contratto collettivo, in palese contrasto con l’elenco delle informazioni previsto all’art. 4, comma 3 della Direttiva UE 2019/1152.
  • Tale onere continua, dunque, ad essere assolto mediante la consegna al lavoratore del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
  • INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE E DELLE PERSONE CON DISABILITÀ:
  • La Legge di Conversione agevola le assunzioni di giovani under 30 effettuate nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2023.
  • L’incentivo, cumulabile con altri benefici, consiste nel riconoscimento, per 12 mesi, di un bonus pari al 60% della retribuzione imponibile del lavoratore interessato.
  • Il beneficio va prenotato su una piattaforma INPS, attualmente non ancora disponibile, mediante specifica procedura.
  • Con lo scopo di valorizzare ed incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità di età inferiore ai 35 anni, è stato istituito un apposito fondo, finalizzato al riconoscimento di un contributo per le nuove assunzioni realizzate tra il 01.08.2022 e il 31.12.2023. Il contributo è riconosciuto in favore di Enti del Terzo Settore, delle organizzazioni di volontariato promozione sociale e utilità sociale senza scopo di lucro, a condizione che l’assunzione avvenga con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
  • MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA:
  • Il Decreto Lavoro 2023 ha previsto l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2024, di una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, denominata “Assegno di inclusione”, che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza.
  • L’assegno di inclusione verrà corrisposto ai nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenne o avente almeno 60 anni di età o disabile o in condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione
  • La Legge di Conversione ha apportato una serie di modifiche, tra le quali si segnala l’allargamento della platea dei potenziali beneficiari, ai nuclei familiari in cui siano presenti soggetti in condizioni di svantaggio, inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
  • In merito alle offerte di lavoro rivolte ai componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro, la Legge di Conversione ha precisato che, in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, l’offerta di lavoro non può essere rifiutata qualora il luogo di lavoro si trovi a non più di 80 chilometri dal domicilio o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
  • Con riferimento ad offerte con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la Legge di Conversione ha introdotto una deroga per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 14 anni, per cui è possibile rifiutare l’offerta di lavoro se il luogo di lavoro si trovi a più di 80 chilometri dal domicilio o sia raggiungibile in oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico; in caso contrario, l’offerta di lavoro deve essere accettata.
  • A decorrere dal 01.09.2023 entra in vigore il supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti formativi e di accompagnamento al lavoro, o comunque di politica attiva.
  • CONTRATTO DI ESPANSIONE:
  • La Legge di Conversione incrementa, nella misura di 20 milioni di Euro, le risorse per il finanziamento dei prepensionamenti dei dipendenti che si trovino a non più di n. 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o di quella anticipata, a fronte della possibile rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro previste nell’ambito di un contratto di espansione.

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