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PREMESSA:

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” è entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 (di seguito, la “Legge di Bilancio 2023”).

Con la presente intendiamo fornire una panoramica sulle principali novità in materia di lavoro.

  • ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DEI DIPENDENTI:
  • La Legge di Bilancio 2023 ha confermato l’esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, per i periodi di paga dal 01.01.2023 al 31.12.2023, secondo la seguente modalità:
  • esonero pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 2.692,00 (RAL € 35.000,00);
  • esonero pari al 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 1.923,00 (RAL € 25.000,00).
  • In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.
  • PENSIONI:
  • Quota 103 – Disposizioni in materia di pensione anticipata
  • La Legge di Bilancio 2023, in via sperimentale per quest’anno, introduce un’ulteriore fattispecie di pensionamento anticipato al raggiungimento di un’età anagrafica di 62 anni di età e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.
  • Possono accedervi i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, e i lavoratori autonomi e parasubordinati se iscritti alle gestioni previdenziali INPS.
  • Per quanto concerne il cumulo con redditi di lavoro dipendente, il trattamento liquidato in base alla quota 103 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo sino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5.000,00 lordi annui, limite che corrisponde alla soglia di esclusione dalla contribuzione pensionistica.
  • Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa
  • La Legge di Bilancio 2023, inoltre, stabilisce che al lavoratore dipendente, pubblico e privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31.12.2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato quota 103 è riconosciuta la facoltà di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell’importo di contribuzione a proprio carico, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva.
  • Proroga APE Sociale
  • La Legge di Bilancio 2023 proroga l’applicazione sperimentale dell’istituto dell’APE Sociale fino al 31 dicembre 2023.
  • E’ stata confermata poi, anche per il 2023, la possibilità, per gli appartenenti alle categorie professionali individuate nell’allegato 2, annesso alla scorsa Legge di Bilancio 2022, di accedere all’APE Sociale qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10, o da almeno 6 anni negli ultimi 7, e qualora siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).
  • Possono accedere all’APE Sociale i soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta.
  • L’indennità di Ape Sociale è concessa fino al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento NASpI (o equivalente) e caregivers.
  • Opzione donna
  • La Legge di Bilancio 2023 estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31.12.2022, un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
  • assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancati (Caregiver familiari);
  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
  • siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.
  • Quanto al regime delle decorrenze, viene confermato quanto previsto nella previgente normativa con il conseguimento al diritto al trattamento pensionistico trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome e 12 mesi per le lavoratrici dipendenti.
  • ESONERI CONTRIBUTIVI:
  • Per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza
  • La Legge di Bilancio 2023, con l’obiettivo di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, prevede che ai datori di lavoro privati che, dal 01.01.2023 al 31.12.2023, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato effettuate dal 01.01.2023 al 31.12.2023.
  • L’incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel lime massimo di importo pari ad € 8.000,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
  • Tale esonero si pone in alternativa all’ulteriore esonero dal versamento della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore alla somma di € 780,00 mensili.
  • Per l’assunzione di giovani al di sotto di 36 anni
  • La Legge di Bilancio 2023 estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, effettuate nel 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, il seguente esonero contributivo:
  • nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari ad € 8.000,00 su base annua;
  • per un periodo massimo di 36 mesi, come previsto a regime, elevato però in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • ai datori di lavoro che non abbiamo proceduto, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
  • L’esonero totale dal versamento dei contributi non si applica: (a) ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico; (b) alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato; (c) alle assunzioni, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione per le quali già opera a regime l’esonero del 100%.
  • Per promuovere l’occupazione femminile
  • La Legge di Bilancio 2023 estende alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime donne effettuate nel biennio 2021-2022.
  • Sostanzialmente, è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari ad € 8.000,00 su base annua, per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
  • L’assunzione deve riguardare donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:
  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, senza vincoli temporali di permanenza del requisito della residenza nelle predette aree e con la possibilità che il rapporto di lavoro possa svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
  • LAVORO AGILE PER SOGGETTI FRAGILI:
  • La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato, fino al 31.01.2023, il diritto a rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile per i dipendenti, sia pubblici che privati, che versano in condizioni di fragilità.
  • I datori di lavoro saranno, pertanto, tenuti nell’arco dei primi tre mesi del 2023, ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi applicati, senza alcuna decurtazione dello stipendio.
  • Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di maggior favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
  • INCREMENTO TRANSITORIO DELLE PENSIONI MINIME:
  • Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione, la Legge di Bilancio 2023, ha previsto, in via eccezionale dal 1° gennaio, un incremento di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024, delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS.
  • L’incremento si traduce in un aumento dell’assegno delle pensioni minime che passa ad € 600,00 per i pensionati da 75 anni in su e da € 525,38 ad € 571,60 per i pensionati al di sotto della predetta soglia.
  • L’incremento non rileva ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
  • Ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio.
  • RIORDINO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA POVERTÀ E ALL’INCLUSIONE LAVORATIVA:
  • La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza, in vista della sua soppressione dal 01.01.2024.
  • Dal 1° gennaio 2023 è previsto che il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di 7 mensilità, a fronte dei 18 mesi attuali. La riduzione non si applica ai nuclei familiari al cui interno siano presenti componenti con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.
  • Sempre dal 1° gennaio, per i beneficiari tenuti all’adesione ad un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo, è disposto l’obbligo di frequentare corsi di formazione e/o riqualificazione professionale di durata semestrale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo. Sulla stessa direttiva si pone l’intervento che condiziona l’erogazione del reddito ai beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni all’adempimento dell’obbligo scolastico.
  • Viene meno il concetto di “offerta congrua” definito sulla base di criteri che tengono conto della coerenza con le esperienze e le competenze maturate dall’utente, della distanza della sede di lavoro dalla propria abitazione e di altri parametri retributivi e contrattuali.
  • Con questa modifica viene rivisto poi il regime della decadenza dalla prestazione. Attualmente la decadenza interviene se non viene accettata la seconda offerta congrua nei primi 18 mesi di fruizione o la prima dopo il rinnovo del beneficio. Con le nuove regole la decadenza dalla misura di sostegno è prevista già dalla prima offerta di lavoro senza parametri di congruità.
  • Altre modifiche prevedono che la componente di reddito pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari, sia erogata direttamente al locatore fino ad un massimo di € 3.360,00 annui. È inoltre previsto che i redditi da lavoro stagionale o intermittente non concorrano alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di € 3.000,00 lordi.
  • MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI:
  • La Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’aumento da € 5.000,00 ad € 10.000,00 del limite massimo di compensi che, nel corso di un anno, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore in riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo ad € 5.000,00 il compenso massimo annuale che può essere percepito da ciascun prestatore.
  • La platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale viene ampliata. In base alla nuova previsione, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione di lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più di 5, come previsto dalla disciplina previgente) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
  • Per il settore agricolo è prevista l’introduzione di una disciplina sperimentale, valida per il biennio 2023-2024, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore. Tale disciplina prevede che le prestazioni di lavoro occasionale possono riguardare solo specifiche categorie di lavoratori (pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni) che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti. Prevista inoltre una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro, e la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato come sanzione per il superamento del limite dei 45 giorni.
  • ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO:
  • Con decorrenza dal 01.01.2023, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un incremento della misura dell’assegno unico universale, pari al 50%, per ciascun figlio di età inferiore a 1 anno, o di età inferiore a 3 anni con un ISEE del nucleo familiare inferiore o pari ad € 40.000,00, a condizione che nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli.
  • La maggiorazione forfettaria dell’assegno, prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico, a prescindere dalla loro età anagrafica, passa dagli attuali € 100,00 ad € 150,00 mensili.
  • È confermato infine l’incremento di € 120,00 al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità, qualora sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori e il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad € 25.000,00.
  • CONGEDO PARENTALE:
  • La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un ulteriore mese di congedo parentale, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino, riconosciuto, in alternativa, anche per frazioni di periodo, alla madre o al padre. Viene inoltre innalzata dal 30% all’80% l’indennità corrisposta durante l’astensione. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31.12.2022.
  • NOVITA’ IN MATERIA FISCALE:
  • Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato
  • Tra le altre misure, in materia fiscale, contenute nella Legge di Bilancio 2023 vi è la riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti.
  • La norma prevede, infatti, l’abbassamento al 5%, in luogo dell’attuale 10%, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, per i premi e le somme erogati nell’anno 2023. Si tratta dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite di importo complessivo di € 3.000,00 lordi (innalzato ad € 4.000,00 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori dell’organizzazione del lavoro), che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, è applicata ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
  • I beneficiari dell’agevolazione fiscale in questione sono i lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, ad € 80.000,00.
  • Contrasto al caro energia
  • Al fine di contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas per le imprese, la Legge di Bilancio 2023 riconosce anche nel primo trimestre del 2023, il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, elevandone le percentuali al 45% (in luogo del 40%) per le imprese gasivore ed energivore.
  • È stata, inoltre, estesa l’aliquota IVA ridotta al 5% alle forniture di servizi di teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023. Se le forniture sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.
  • L’aliquota IVA si riduce al 10% per i pellet, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%.
  • Infine, sono sospesi, fino al 31.01.2023, i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali allacciati alla rete del trasporto del gas naturale.
  • Flat tax per autonomi
  • Tra le misure introdotte per ridurre la pressione fiscale, si segnala l’estensione della flat tax al 15% per autonomi e partite IVA con ricavi fino ad € 85.000,00.
  • Si rileva, infine, l’introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15%, con una franchigia del 5% e un tetto massimo di € 40.000,00.

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