LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234
- PREMESSA:
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” è stata approvata ed è in vigore dal 1° gennaio 2022.
Con la presente intendiamo fornire una panoramica sulle principali novità in materia di lavoro.
AMMORTIZZATORI SOCIALI E POLITICHE ATTIVE:
La legge di bilancio per il 2022 riordina il sistema degli ammortizzatori sociali, al fine di uniformarne e allargarne il campo di applicazione.
Nello specifico, dal 1° gennaio 2022:
- viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima richiesta per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale dei dipendenti;
- i trattamenti di integrazione salariale vengono estesi ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti;
- inclusione dirigenti, apprendisti e lavoratori a domicilio ai fini della determinazione delle soglie dimensionali per il riconoscimento dei diversi trattamenti di integrazione salariale;
- viene previsto un unico massimale per le integrazioni salariali, pari ad € 1.199,72 lordi;
- viene modificata la disciplina del contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari;
- in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’ente previdenziale, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi tali termini il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente;
- viene eliminato il divieto di attività lavorativa durante la percezione delle integrazioni salariali. Tuttavia, è prevista l’interruzione dell’erogazione in caso di contratto di lavoro subordinato, nonché di lavoro autonomo, di durata superiore a 6 mesi, o la sospensione se il contratto è di durata inferiore a 6 mesi;
- per tutti i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, non coperti dai fondi di solidarietà, indipendentemente dal settore di appartenenza, viene estesa la disciplina in materia di integrazioni salariali straordinarie e dei relativi obblighi contributivi;
- viene previsto un riordino delle causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie, prevedendo l’estensione della causale della riorganizzazione aziendale alle situazioni in cui le imprese presentino programmi finalizzati a realizzare processi di transizione individuati e regolati di concerto con il MISE per garantire il recupero occupazionale anche tramite percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori e aumento delle loro competenze;
- viene previsto un ulteriore periodo di CIGS, pari ad un massimo di 12 mesi non prorogabili, per sostenere le transizioni occupazionali nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti con le causali di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinario accedono al programma denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (c.d. GOL);
- i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali saranno tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tali iniziative comporta l’irrogazione di sanzioni;
- con riferimento ai contratti di solidarietà, viene stabilito che la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile, mentre per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco di durata del contratto;
- l’istituzione di fondi di solidarietà è obbligatoria per i datori di lavoro che non rientrino nel campo di applicazione della integrazione salariale ordinaria e che occupino almeno un dipendente. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale dell’INPS, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi;
- per quanto concerne il rilascio del DURC, verrà considerata anche la regolarità dei versamenti contributivi ai fondi di solidarietà;
- nel biennio 2022-2023, al fine di fronteggiare i processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da parte di datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della integrazione salariale straordinaria e che abbiano esaurito i trattamenti di integrazione salariale straordinari, viene previsto un ulteriore trattamento straordinario per un massimo di 52 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2023;
- l’indennità di disoccupazione NASPI viene estesa anche agli operai agricoli a tempo indeterminato. Viene eliminato il requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi necessario per il riconoscimento della prestazione, oltre ad essere posticipato al sesto mese il décalage mensile della prestazione. Per gli over 50 la decurtazione mensile della prestazione scatta dall’ottavo mese;
- anche per la DIS-COLL viene posticipata al sesto mese la decurtazione mensile dell’indennità. Viene inoltre aumentato l’importo e la durata della prestazione, a fronte di un innalzamento dell’aliquota contributiva per collaboratori, assegnisti, dottorandi con borsa di studio e per amministratori e sindaci.
FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO:
- Politiche attive per i lavoratori destinatari di CIGS
È prevista l’estensione del programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (c.d. GOL) ai lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale, nonché la promozione di patti territoriali per governare le transizioni occupazionali.
- Incentivi all’assunzione di lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale
Viene previsto il riconoscimento di un contributo monetario al datore di lavoro che assume un lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale e la possibilità di assumere lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale in apprendistato professionalizzante senza limiti di età.
- Politiche attive per i lavoratori autonomi
È prevista l’estensione del programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (c.d. GOL) per i lavoratori autonomi che chiudono la partita IVA.
Viene prevista l’implementazione dello sportello del lavoro autonomo presso i centri per l’impiego.
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE:
- Esonero contributivo per i lavoratori provenienti da imprese in crisi
La manovra prevede che l’esonero contributivo oggi previsto, sia riconosciuto, anche nel 2022, alle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali presso il MISE, a prescindere da limiti di età.
L’esonero consiste nell’azzeramento (sgravio del 100%) dei contributi per 36 mesi, entro un limite di 6mila euro annui.
- Apprendistato formativo
La legge di bilancio ha dato il via libera allo sgravio contributivo al 100% a favore delle microimprese per i contratti di apprendistato di primo livello.
Per tutto il 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiori a nove, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi.
- Promozione del workers buyout
Viene previsto uno specifico sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori, al fine di garantire la continuità produttiva e i livelli occupazionali delle imprese: i lavoratori che dal 1° gennaio 2022 costituiscano società cooperative (c.d. operazioni di workers buyout) sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di € 6.000,00 annui.
È stato, altresì, previsto un riconoscimento di un contributo monetario ai lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale che costituiscono una cooperativa a seguito di un’operazione di workers buyout.
SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE FEMMINILE:
- Sostegno alla maternità
In favore delle lavoratrici autonome e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, commercianti, artigiane ed imprenditrici agricole viene incrementato di 3 mesi, a partire dal terzo mese dopo il parto, il periodo di percepimento dell’indennità di maternità nel caso in cui il reddito della richiedente sia, nell’anno precedente la domanda, inferiore a € 8.145,00.
- Decontribuzione lavoratrici madri
In via sperimentale, per l’anno 2022, vengono ridotti del 50% i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato; la riduzione opera a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
- Congedo di paternità
La legge di bilancio 2022 rende strutturale l’astensione obbligatoria di dieci giorni, da usufruire nei primi 5 mesi di vita del bambino o dalla sua adozione.
Per il 2022 viene previsto, in aggiunta, un ulteriore giorno di astensione facoltativa in accordo e sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
PENSIONI:
- APE sociale
Viene disposta la proroga al 2022 dell’Ape sociale (indennità di anticipo pensionistico) ampliando la categoria dei lavori che hanno accesso alla misura ed eliminando il requisito dei tre mesi dalla fine del godimento della Naspi.
Si prevede, ai fini dell’accesso all’Ape sociale, la riduzione del requisito di anzianità contributiva da 36 a 32 anni per i lavoratori appartenenti al settore edile e al settore della ceramica e terracotta.
- Opzione donna
Viene prorogata per l’anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
- Uscita anticipata dei lavoratori dalle imprese in crisi
È stato istituito un fondo per favorire l’uscita anticipata dal lavoro degli addetti delle PMI in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni.
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO:
È da sottolineare l’intervento in materia di sicurezza sul lavoro contenuto nel Decreto-Legge in materia fiscale che accompagna la manovra per il 2022.
Innanzitutto, è stato ampliato il sistema di controllo, con l’estensione delle competenze dell’Ispettorato del lavoro dai cantieri edili, di cui già si occupava, a tutti i settori. È stato conferito all’Ispettorato nazionale del lavoro lo stesso perimetro di competenze che spetta ai servizi ispettivi delle ASL in materia di vigilanza sulla salute e sulla sicurezza, alle quali, però, nulla è stato sottratto.
È stato rivitalizzato lo strumento della sospensione dell’attività imprenditoriale per motivi di salute e sicurezza sul lavoro, che si aggiunge allo strumento esistente della prescrizione. Con la recente conversione è stata anche prevista, ai fini della sospensione per lavoro irregolare, l’ipotesi di personale occupato come lavoratori autonomi occasionali, in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.
DELOCALIZZAZIONI:
Le grandi aziende, non in crisi, con almeno 250 addetti, che intendono chiudere sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato in Italia, licenziando un minimo di 50 persone, sono tenute a una comunicazione, almeno 90 giorni prima delle procedure di recesso collettivo, al Ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico, all’Anpal, alle Regioni interessate e alle organizzazioni sindacali. Entro 60 giorni l’azienda predispone un piano di politica attiva (della durata massima di un anno) finalizzato a garantire il ricollocamento dei lavoratori coinvolti e la valorizzazione degli asset industriali (i lavoratori interessati al piano potranno accedere alla CIGS e agli strumenti di politica attiva del lavoro).
Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità del licenziamento e l’obbligo di versamento da parte del datore di lavoro del doppio del contributo di licenziamento.
CONTRATTO DI ESPANSIONE:
- Per gli anni 2022 e 2023 viene prorogato il contratto di espansione. Si amplia il campo di applicazione, inserendo anche le imprese con almeno 50 addetti (non più 100), anche calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi. Quindi, anche le imprese con almeno 50 addetti potranno:
- far uscire personale a non più di 60 mesi dalla pensione (vecchiaia o anzianità);
- ridurre l’orario dei lavoratori impiegati utilizzando fino a 18 mesi di CIGS anche non continuativi;
- per tutti gli altri addetti non interessati dalle uscite, prevedere una riduzione oraria (che può arrivare anche fino al 100%);
- programmare nuove assunzioni (1 ogni 3 uscite per imprese con organico superiore a mille dipendenti; per le imprese di dimensioni inferiori sarà l’accordo collettivo a definire il rapporto entrate/uscite).
PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E SITUAZIONI DI PARTICOLARE DIFFICOLTA’:
Solo per il biennio 2022-2023, per le imprese dell’industria e delle costruzioni è previsto un sostegno ulteriore per gestire i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica. A questi datori, che non possono più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria a causa dell’esaurimento dei contatori della CIG, è riconosciuto, in deroga alle disposizioni vigenti, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.
TIROCINI EXTRACURRICULARI:
Nella legge di bilancio sono state inserite delle misure per riformare l’istituto e per contrastarne gli abusi; la disposizione non riguarda i tirocini curriculari, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio.
Si prevede che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della novella, la Conferenza Stato – Regioni debba stilare nuove linee guida, secondo criteri ben definiti e più stringenti rispetto agli attuali e, nello specifico:
- i tirocini extracurriculari andranno circoscritti “in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale”;
- si dovrà prevedere una “congrua indennità di partecipazione”, accanto ad una durata massima (comprensiva di eventuali proroghe) e a limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
- sarà necessario, al momento di attivazione del rapporto, redigere un bilancio delle competenze, e al termine del tirocinio, rilasciare una certificazione delle competenze acquisite durante l’esperienza;
- l’attivazione di nuovi tirocini sarà vincolata all’assunzione di una quota minima di tirocinanti;
- al fine di prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, dovrà essere individuata in maniera puntuale la modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
La norma prevede poi che la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione comporta delle sanzioni economiche da € 1.000,00 e fino ad € 6.000,00, a seconda della gravità dell’illecito commesso.
Sul piano sanzionatorio, per disincentivare l’utilizzo improprio del tirocinio extracurriculare, è anche previsto che, se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante è punito con la pena di un’ammenda per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, oltre alla possibilità, su domanda del tirocinante, di chiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
NOVITA’ IN MATERIA FISCALE:
- Revisione dell’Irpef
La legge di bilancio riduce le aliquote Irpef da 5 a 4: viene, infatti, soppressa l’aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25% mentre la terza passa dal 38% al 35% ricomprendendovi i redditi fino a € 50.000,00, mentre i redditi al di sopra di tale soglia vengono tassati al 43%. Inoltre, vengono riorganizzate e armonizzate le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione.
- Trattamento integrativo
I soggetti con un reddito fino ad € 15.000,00 continueranno a ricevere il trattamento integrativo. Per i soggetti con reddito superiore a tale soglia e inferiore ad € 28.000,00 potranno ricevere il contributo ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni, individuate dalla norma medesima, deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda.
Qualora ricorrano queste condizioni, il trattamento integrativo viene riconosciuto per un ammontare determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda, per un importo comunque non superiore ad € 1.200,00.
- Irap
Viene prevista, a partire dal 01.01.2022, l’esclusione dall’imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lette b) e c) del comma 1 dell’art. 3 D.Lgs. 446/1997.
- Patent box
Viene modificata la disciplina del nuovo Patent box, elevando dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall’altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili ai brevetti o ai beni comunque giuridicamente tutelati.
Allo stesso tempo, viene eliminato il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo.
- Limite alle compensazioni
A partire dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili resta confermato a 2 milioni di euro.
- Canone unico patrimoniale
Viene prorogata al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative previste a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal D.L. 147/2020 (decreto Ristori).
In particolare, sono state prorogate al 31 marzo 2022:
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- l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati;
- le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;
- le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza da Covid-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozioni, previsti dalla legislazione vigente.
- Cartelle di pagamento
Si estende il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni.
- Sospensione adempimenti tributari professionisti in malattia
Viene introdotta una disciplina di sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione di gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.