PREMESSA:
In data 4 maggio 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 48/2023 (di seguito, il “Decreto Lavoro 2023”).
Con la presente intendiamo fornire una panoramica sulle principali misure introdotte dal Decreto Lavoro.
- NUOVE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA:
- Assegno di inclusione
- A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di Inclusione (di seguito, anche “ADI”) andrà a sostituire il Reddito di Cittadinanza, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
- Tale nuova misura è destinata alle famiglie al cui interno si trovano almeno:
- una persona disabile;
- un minore;
- un ultra sessantenne.
- Per ottenere l’ADI occorre possedere un ISEE non superiore ad € 9.360,00 all’anno, un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di € 6.000,00 annui e, inoltre, un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore ad € 30.000,00, esclusa la prima casa se ha un valore ai fini IMU non superiore ad € 150.000,00.
- In aggiunta a quanto sopra, per poter usufruire dell’ADI, occorre rispettare specifici requisiti, relativi:
- alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente;
- alla durata della residenza in Italia;
- alle condizioni economiche.
- Il beneficio economico dell’ADI, su base annua, è composto da un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di € 6.000,00 annui (innalzati ad € 7.560,00 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza), moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza.
- Il beneficio economico è, altresì, composto da un’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di € 3.360,00 annui (ovvero di € 1.800,00 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
- Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di 1 mese.
- La percezione di lavoro dipendente o autonomo è compatibile con l’ADI entro il limite massimo di € 3.000,00 lordi.
- Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’ADI è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
- si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza, nell’ambito del territorio nazionale;
- si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
- la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai CCNL;
- si riferisce ad un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 km dal domicilio del soggetto.
- Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi, l’ADI è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
- Incentivi all’assunzione di percettori di ADI
- Come per il reddito di cittadinanza, sono previsti degli sgravi per i datori di lavoro che assumano i percettori di ADI e per le agenzie per il lavoro che facciano da tramite. In particolare, è previsto:
- un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 8.000,00, su base annua, per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi (l’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi);
- un esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 4.000,00, su base annua, per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro.
- Bonus assunzione giovani under 30
- Per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani:
- sotto i 30 anni di età;
- non lavoratori e non inseriti in programmi formativi o in corsi di studi (NEET);
- registrati nel Programma Operativo Nazionale (“PON”) “Iniziativa Occupazione Giovani”.
- L’incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla legislazione vigente.
- In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.
- Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità
- Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità, viene istituito un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del terzo settore per le assunzioni obbligatorie ex L. 68/99 di soggetti disabili di età inferiore a 35 anni, assunti con contratto a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.
- Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo andranno definiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per la disabilità con apposito decreto.
- CONTROLLI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO:
- Il nuovo Decreto Lavoro 2023 introduce nuovi obblighi e regole di controllo maggiormente severe per garantire la sicurezza dei lavoratori.
- Infatti, il testo prevede una serie di modifiche al D.Lgs. 81/2008, denominato, anche “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro”, su condizioni sanitarie, monitoraggio e formazione, come, per esempio, l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione rischi.
- MODIFICHE IN TEMA DI POLITICHE SOCIALI E DI LAVORO:
- Maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale
- Il Decreto Lavoro 2023 prevede che la specifica maggiorazione dell’assegno unico universale prevista per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, spetta anche per i minori appartenenti a nuclei ove al momento della presentazione della domanda, è presente un solo genitore lavoratore poiché l’altro risulta deceduto.
- La maggiorazione viene riconosciuta per un periodo di 5 anni successivi all’evento.
- Sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali
- Il Decreto Lavoro 2023 istituisce una novità in merito alla violazione dell’omesso versamento di ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro e dei committenti, ossia quando, operate le trattenute in busta paga ai dipendenti e collaboratori, le stesse non sono poi versate all’INPS.
- La violazione, un tempo reato, è stata in parte depenalizzata dal D.Lgs. 8/2016 e ha previsto, sino al 5 maggio 2023, una sanzione di carattere amministrativo, nel caso in cui l’omesso versamento non superasse € 10.000,00 annui: si applica solo la sanzione pecuniaria da € 10.000,00 ad € 50.000,00.
- L’art. 23 del Decreto lavoro 2023, per mitigare la sanzione fino ad ora applicata alla fattispecie in materia, stabilisce che, se l’importo omesso non supera € 10.000,00 annui, si applica una sanzione “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”.
- Dunque, la sanzione diviene equiparabile alla penale, con conseguente applicazione del principio di retroattività in bonam partem; pertanto, il nuovo e più mite regime sanzionatorio potrà applicarsi a tutte le violazioni non ancora diffidate o notificate dall’INPS, né già esaurite.
- Disciplina del contratto di lavoro a termine
- Il Decreto Lavoro 2023 modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato al fine di consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.
- Pertanto, i contratti a termine potranno avere durata superiori ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi nei seguenti casi:
- per particolari esigenze previste dal CCNL;
- entro il 30.04.2024, per particolari esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva;
- per la necessità di sostituzione di altri dipendenti.
- Contratto di espansione
- Viene previsto, fino al 31 dicembre 2023, al fine di consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, la possibilità di stipulare un accordo integrativo, in sede ministeriale, per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico entro un arco di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione.
- La misura viene riconosciuta per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi.
- Obblighi informativi
- Il Decreto Lavoro 2023 prevede una serie di semplificazioni in materia di informazioni e obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, stabilendo che, le informazioni inerenti all’orario di lavoro e alla sua programmazione, nonché al periodo di prova, possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o del CCNL, anche aziendale.
- Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
- Il datore di lavoro o il committente, pubblico o privato, è tenuto ad informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni, nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
- A tale obbligo fanno eccezione i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.
- Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione
- Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione, originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell’azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31.12.2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.
- Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale
- L’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale è elevato ad € 15.000,00 per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
- Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, con riferimento agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
- MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE:
- Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
- Il Decreto Lavoro 2023 prevede che, per i periodi di paga dal 01.07.2023 al 31.12.2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima e restando ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- Pertanto, si innalza dal 2% al:
- 6% l’esonero parziale dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore con un reddito inferiore ad € 35.000,00;
- 7% per chi ha un reddito inferiore ad € 25.000,00 lordi e, dunque, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 1.923,00.
- Misure fiscali per il welfare aziendale
- È confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit ad € 3.000,00 per l’anno 2023, unicamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio, riconosciuti, i figli adottivi o affidati, incluse le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
- Per ottenere il riconoscimento dei nuovi importi, il dipendente deve dichiarare al datore di lavoro il codice fiscale dei propri figli.